STATUTO dell’ A.I.P.E.E.

Art.1) Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione di categoria denominata "Associazione Italiani Profughi dall’Etiopia e Eritrea". L’Associazione ha sede in Roma, via Boncompagni 93 - 00187 Roma; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2) Carattere dell’Associazione.

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro: i Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

Art.3) Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.4) Scopi dell’Associazione

L’Associazione si propone di:
  • promuovere, valorizzare e tenere viva l’unità morale dei cittadini italiani rimpatriati dall’Etiopia e dall’Eritrea e di coloro che tuttora vi risiedono, sviluppando attività culturali e ricreative;
  • tutelare gli interessi generali e particolari dei profughi e rimpatriati, avvalendosi delle leggi che favoriscono il loro inserimento nella vita italiana e offrendo loro l’assistenza necessaria perché siano riconosciuti pienamente i diritti derivati dal proprio stato giuridico;
  • promuovere e contribuire fattivamente a realizzare provvedimenti legislativi e amministrativi tesi a far riconoscere dallo Stato Italiano un giusto indennizzo per beni, diritti, interessi perduti o comunque limitati o pregiudicati dai cittadini italiani in Etiopia e Eritrea. L’Associazione si proporne altresì di offrire consulenza legale e tecnica con l’inserimento di propri rappresentati di categoria in seno alla Commissione Interministeriale Amministrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la liquidazione degli indennizzi;
  • offrire ai soci e loro familiari ogni possibile agevolazione nella acquisizione di beni e servizi attraverso rapporti con enti pubblici e con privati. Per il conseguimento dei suddetti scopi l’Associazione curerà i rapporti tra gli iscritti e le pubbliche Autorità o con altre associazioni. Per una migliore tutela dei diritti e degli interessi dei propri aderenti l’Associazione si potrà avvalere anche dell’opera di tecnici e proffessionisti esterni.

Art.5) Soci

Costituiscono l’Associazione i Soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari tutti i cittadini italiani che hanno risieduto in Etiopia e in Eritrea (profughi e rimpatriati) o che tuttora vi risiedono e quelli che hanno avuto o continuano ad avere interessi di vario genere con i predetti paesi. Possono essere soci ordinari anche i familiari e i discendenti delle suddette categorie.

Art.6) Ammissione dei Soci

L’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

Art.7) Doveri dei soci

I soci partecipano alla vita dell’Associazione e sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Direttivi Sociali. Cooperano materialmente e moralmente all’affermazioni dell’Associazione sostenendola con il versamento delle quote sociali e con contributi volontari.

Art.8) Diritti dei soci

I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regolare con le quote sociali.

Art.9) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:
  • dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prime della scadenza dell’anno;
  • morosità protrattasi per oltre un triennio;
  • elibero di esclusione del Consiglio direttivo per accertato comportamento contrario alle finalità ed agli interessi dell’Associazione.

Art.10) Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA


Art.11) Partecipazione all’Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta, motivata indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

Art.12) Convocazione dell’Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata a tutti i soci a cura del presidente.

Art.13) Costituzione e deliberazione dell’Assemblea

L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinari è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati, salvo quelle relative alla modifica dello statuto per le quali è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.14) Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Membri del collegio sindacale ;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative e gli eventuali contributi straordinari;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
  • deliberare sulle proposte di modifica della statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;

CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.15) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. Esso ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  • dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei soci ordinari ;
  • deliberare l’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra bi soci;
  • deliberare sui nominativi da proporre al Ministero dell’Economia e delle Finanze quali rappresentanti di categoria per l’Etiopia ed Eritrea in seno alla Commissione Interministeriale Amministrativa per la liquidazione degli indennizzi ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art.16) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati dall’Assemblea. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati, Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disponibilità di bilancio permettendo.

Art.17) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno 10 giorni prima; sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o , in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Nelle sedute del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


PRESIDENTE


Art.18) Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l’Assemblea e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente aspetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al consiglio stesso i nominativi per la carica di Vice Presidente e di Segretario Generale. Il Presidente può delegare alcune delle proprie competenze, in via transitoria o permanente, al Vice Presidente o ad altri consiglieri, previa approvazione del Consiglio.

Art.19) Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Nel caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.


SEGRETARIO GENERALE


Art.20) Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma socie dell’Associazione. Il Segretario dirige l’ufficio, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunione dell’Assemblea. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.


COLLEGIO SINDACALE


Art.21) Compiti del Collegio Sindacale

Al Collegio Sindacale aspetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Esso deve redigere una relazione da sottoporre all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

Art.22) Elezioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri nominati dall’Assemblea dei soci fondatori e ordinari. Per la prima volta le nomine dei membri vengono effettuate nell’atto costitutivo. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


FINANZE E PATRIMONIO


Art.23) Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  • dalle quote sociali stabilite annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  • dalle quote di soci benemeriti;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • sovvenzioni e contributi di pubbliche amministrazioni, enti privati e da enti in genere.


Le quote sociali devono essere versate in una unica soluzione entro il 3° marzo di ogni anno e sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.

Art.24) Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi e di Associati.


Il socio che cessi per qualsiasi motivo di fare parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.


NORME FINALI E GENERALI


Art.25) Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art.26) Scioglimento e liquidazione

L’Associazione potrà estinguersi su deliberazione dell’Assemblea con votazione segreta e con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci. L’Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto secondo le indicazioni deliberate dall’Assemblea.

Art.27) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.